(1) La Giunta provinciale istituisce, in cooperazione con le Università e gli Istituti pedagogici di istruzione superiore che hanno sede nel territorio corrispondente all’insieme dei territori dei membri che costituiscono il Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) “EUREGIO Tirolo-Alto Adige-Trentino”, appositi percorsi formativi diretti al conferimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di docente, qualora il fabbisogno di personale docente qualificato non possa essere soddisfatto mediante l’attivazione dei percorsi di formazione iniziale corrispondenti a quelli previsti dalla normativa nazionale. L’efficacia dell’abilitazione conseguita a conclusione di questi percorsi formativi è limitata alle scuole funzionanti nella Provincia autonoma di Bolzano e riguarda esclusivamente le classi di concorso delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica esistenti nella sola provincia autonoma di Bolzano o che vengono impartite in lingua tedesca nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o che vengono impartite nelle scuole delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano. 74)
(2) La Giunta provinciale è autorizzata a stabilire una quota di partecipazione posta a carico dei partecipanti ai percorsi formativi diretti al conferimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di docente, istituiti dall’amministrazione provinciale. 75)