(1) La formazione e l'utilizzo delle graduatorie provinciali sono disciplinate dalla Giunta provinciale che si attiene ai seguenti principi e criteri:
(2) Le graduatorie d’istituto sono istituite per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato con il personale docente e sono articolate in fasce, in relazione alle abilitazioni e ai titoli. Le graduatorie di istituto delle scuole in lingua tedesca e delle scuole delle località ladine e le graduatorie di istituto di seconda lingua delle scuole in lingua italiana hanno validità annuale. Fatto salvo quanto previsto per le graduatorie di seconda lingua, le graduatorie di istituto delle scuole in lingua italiana hanno validità triennale, con aggiornamento annuale dei punteggi e delle posizioni dei docenti ivi inseriti. La validità triennale vale a partire dalle graduatorie di istituto per l’anno scolastico 2014/2015. 61)
(3) Le graduatorie di istituto delle scuole in lingua italiana valide dall’anno scolastico 2020/2021 hanno validità biennale. A partire dall’anno scolastico 2022/2023 tali graduatorie avranno di nuovo validità triennale. La Giunta provinciale adatta la validità triennale delle graduatorie d’istituto delle scuole in lingua italiana in corrispondenza della riapertura o della proroga della validità delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) previste a livello statale. 62)