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a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 31 (Lavori ed opere in economia)     delibera sentenza

(1)  Le opere di sistemazione idraulico-forestale, idraulico-agraria, idraulico-pascoliva, di difesa dai danni derivanti dalla particolare situazione dei luoghi, nonché le opere relative alla costruzione delle infrastrutture necessarie per la conservazione ed una gestione di sviluppo sostenibile del suolo, alla viabilità forestale, alpicola e rurale, alla lotta contro i parassiti e le malattie delle piante forestali, oltre all'acquisto dei mezzi necessari per la loro realizzazione, sono eseguite, previa autorizzazione da parte della Giunta provinciale, tramite la Ripartizione provinciale Foreste e gli ispettorati forestali dipendenti, utilizzando i mezzi finanziari a tal fine disponibili, fatte salve le specifiche competenze dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo e dell'azienda provinciale foreste e demanio.

(1-bis)  La progettazione dei lavori in economia avviene ad opera degli ispettorati forestali territorialmente competenti oppure degli uffici centrali della Ripartizione provinciale Foreste. 55)

(1-ter)  Il rispettivo direttore d’ufficio funge da datore di lavoro anche ai sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro. Dispone dei corrispondenti mezzi e dell’impiego del personale per l’esecuzione dei lavori. Assume l’incarico di direttore dei lavori o delega tale funzione a un collaboratore della Ripartizione provinciale Foreste inquadrato in un profilo professionale che preveda tale compito. 56)

(1-quater)  Il direttore dei lavori, come responsabile unico del procedimento, provvede alla tenuta della contabilità di cantiere, all’affidamento degli incarichi necessari per l’esecuzione dei lavori, all’attestazione della regolare esecuzione delle forniture e dei servizi nonché all’inoltro delle fatture e delle distinte delle ore di lavoro prestate. 57)

(2)  Gli interventi di cui al comma 1 sono estesi anche ai territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche ed integrazioni, e vengono di regola eseguiti in economia continuando ad applicarsi le leggi ed i regolamenti di settore per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte della Ripartizione provinciale Foreste e prescindendo dalla disciplina concernente i lavori pubblici contenuta nella normativa vigente in materia.

(3)  L'amministrazione provinciale richiede per l'esecuzione delle opere e, specialmente, delle infrastrutture di cui all'articolo 32, la libera disponibilità del terreno necessario per l'esecuzione dei lavori. I proprietari dei terreni interessati danno il proprio consenso in base ad appositi atti di sottomissione. Lo schema per tale documento viene predisposto nel regolamento di esecuzione della presente legge.

massimeDelibera 9 marzo 2021, n. 227 - Criteri e priorità per l’effettuazione di interventi in amministrazione diretta da parte della Ripartizione provinciale Foreste
massimeDelibera 13 febbraio 2012, n. 203 - Criteri di cessione delle piantine forestali prodotte nei vivai forestali provinciali
massimeDelibera N. 349 del 12.02.2001 - Direttive di attuazione per le misure forestali del Piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Bolzano 2000-2006
55)
L'art. 31, comma 1-bis, è stato inserito dall'art. 3, comma 2, del D.P.P. 5 febbraio 2016, n. 8.
56)
L'art. 31, comma 1-ter, è stato inserito dall'art. 3, comma 2, del D.P.P. 5 febbraio 2016, n. 8.
57)
L'art. 31, comma 1-quater, è stato inserito dall'art. 3, comma 2, del D.P.P. 5 febbraio 2016, n. 8.
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