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a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 29 (Bosco e selvaggina) 50)

(1)  Al fine di prevenire i danni da selvaggina ungulata ai boschi, nella pianificazione degli abbattimenti la consistenza della stessa deve essere tenuta in equilibrio con le risorse foraggere offerte dall'ambiente naturale.

(2)  La presenza di ungulati deve essere in ogni caso regolata in modo tale da non ostacolare la conservazione del bosco ed in particolare la rinnovazione naturale dello stesso con specie adatte alle caratteristiche stazionali, senza dover ricorrere all'adozione di particolari misure di protezione, al fine di favorire anche un giusto rapporto tra le diverse specie tipiche dell'ecosistema forestale del luogo.

(3) Con regolamento di esecuzione della presente legge vengono previste apposite misure per garantire l’equilibrio tra bosco e ungulati. 51)

(4)  Chi non osserva una disposizione del presente articolo, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di 300 euro. Qualora il trasgressore non possa essere individuato, per la violazione risponde il legale rappresentante della riserva di caccia di diritto oppure della riserva privata di caccia. 51)

(5) 52)

50)
La rubrica dell'art. 29 è stata così sostituita dall'art. 12, comma 6, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.
51)
L'art. 29, commi 3 e 4, sono stato così sostituiti dall'art. 12, comma 7, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.
52)
L'art. 29, comma 5, è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b), della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.
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