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a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 23 (Esercizio del pascolo in bosco e su terreni degradati)

(1)  Nei boschi e sui terreni degradati, soggetti a vincolo ai sensi dell'articolo 3, è di regola vietato l'esercizio del pascolo senza autorizzazione del direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente, che deve attenersi ad apposite direttive approvate dal direttore della Ripartizione provinciale Foreste e tenere conto dei diritti eventualmente esistenti sui singoli terreni. 38)

(2)  Ai fini della presente legge il pascolo nelle scarpate stradali si considera esercitato su terreni della stessa qualità di coltura dei terreni limitrofi.

(3) 39)

(4)  Il bestiame deve essere avviato ininterrottamente nei boschi autorizzati al pascolo per i percorsi stabiliti dall'autorità forestale. La custodia del bestiame deve essere affidata ad un pastore, ove non si provvede con apposite chiudende.

(5)  Qualora nei boschi o su terreni pascolivi soggetti a vincolo sia accertata la presenza di capre inselvatichite che non possono essere catturate, il direttore dell’ispettorato forestale territorialmente competente può, dopo l’affissione di un avviso all’albo telematico del relativo comune per la durata di sette giorni, disporre con provvedimento definitivo la loro cattura con narcotizzazione o il loro abbattimento, che avverranno da parte di appartenenti al Corpo forestale provinciale con armi di servizio, eventualmente narcotizzanti. 40)

(6)  Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 13 per ogni capo caprino o equino e di Euro 7 per ogni capo bovino, ovino o suino, con un minimo in ogni caso di Euro 62. In caso di violazione dell'articolo 10, si applicano le sanzioni ivi previste, sempre che siano più gravi.41) 

38)
L'art. 23, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 10, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
39)
L‘art. 23, comma 3, è stato abrogato dall‘art. 19, comma 16, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
40)
L‘art. 23, comma 5, è stato così sostituito dall‘art. 19, comma 17, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
41)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 44, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.
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