(1) La Ripartizione provinciale Foreste predispone la carta forestale ed alpicola, dalla quale risulta la reale utilizzazione dei terreni corrispondenti, e ne cura l'aggiornamento. Tale carta è la base per la redazione e variazione dei relativi piani urbanistici comunali per quanto riguarda l'utilizzazione dei terreni.
(2) Le modalità per la predisposizione e l'aggiornamento della carta reale silvo-pastorale sono disciplinate nel regolamento di esecuzione della presente legge.