(1) L'ispettorato forestale territorialmente competente può, su richiesta, provvedere alla misurazione degli assortimenti legnosi ricavati dal taglio.
(2) Le modalità e le condizioni per l'esecuzione dell'attività di cui al comma 1, nonché i relativi oneri a carico dei privati, sono disciplinati nel regolamento d'esecuzione della presente legge.