(1) Chi intende tagliare il legname deve comunicare il proprio fabbisogno all’autorità forestale. La relativa decisione sostituisce qualsiasi altra autorizzazione prevista dalla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, nonché da altre disposizioni vigenti in materia. 24)
(2) Le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche per le piante legnose, ovunque radicate, situate al di fuori del centro edificato, come delimitato in base all'articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10.25)
(3) Salvo che per l'esecuzione degli interventi di pubblico interesse indifferibili ed urgenti, tutte le utilizzazioni delle piante destinate al taglio di cui ai commi 1 e 2 possono aver luogo solo previo assegno da parte dell'autorità forestale che può impartire apposite prescrizioni per l'esecuzione del taglio. 26)
(4) 27)
(5) Ai sensi della presente legge, per taglio ordinario si intende il prelievo della ripresa decennale prevista nel piano di gestione ovvero nella scheda boschiva di cui all’articolo 13. 28)
(6) Chiunque esegue il taglio di piante in violazione della prescrizione di cui al comma 3, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di 20,00 euro per ogni pianta tagliata con diametro a petto d’uomo non inferiore a 17,5 cm. Per piante di diametro inferiore, se sussistano i presupposti, si applica unicamente l’articolo 10. In caso di taglio in bosco ceduo si applica la sanzione amministrativa di 1.000,00 euro per ettaro. In ogni caso la sanzione minima ammonta a 62,00 euro. 29)