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a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 14 (Taglio di piante)    delibera sentenza

(1) Chi intende tagliare il legname deve comunicare il proprio fabbisogno all’autorità forestale. La relativa decisione sostituisce qualsiasi altra autorizzazione prevista dalla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, nonché da altre disposizioni vigenti in materia. 24)

(2)  Le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche per le piante legnose, ovunque radicate, situate al di fuori del centro edificato, come delimitato in base all'articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10.25) 

(3)  Salvo che per l'esecuzione degli interventi di pubblico interesse indifferibili ed urgenti, tutte le utilizzazioni delle piante destinate al taglio di cui ai commi 1 e 2 possono aver luogo solo previo assegno da parte dell'autorità forestale che può impartire apposite prescrizioni per l'esecuzione del taglio. 26)

(4) 27)

(5) Ai sensi della presente legge, per taglio ordinario si intende il prelievo della ripresa decennale prevista nel piano di gestione ovvero nella scheda boschiva di cui all’articolo 13. 28)

(6) Chiunque esegue il taglio di piante in violazione della prescrizione di cui al comma 3, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di 20,00 euro per ogni pianta tagliata con diametro a petto d’uomo non inferiore a 17,5 cm. Per piante di diametro inferiore, se sussistano i presupposti, si applica unicamente l’articolo 10. In caso di taglio in bosco ceduo si applica la sanzione amministrativa di 1.000,00 euro per ettaro. In ogni caso la sanzione minima ammonta a 62,00 euro. 29) 

massimeCorte costituzionale - sentenza 25 settembre 2018, n. 201 - Liberalizzazione dell’attività commerciale – commercio al dettaglio nelle zone produttive – ordinamento forestale - autorizzazioni al taglio del legname – estinzione del processo – non fondatezza del ricorso
24)
L'art. 14, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 2, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.
25)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 10 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
26)
L'art. 14, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 12, comma 3, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10, e successivamente così modificato dall’art. 15, comma 1, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
27)
L‘art. 14, comma 4, è stato abrogato dall‘art. 19, comma 11, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
28)
L'art. 14, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 3, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.
29)
L'art. 14, comma 6, è stato prima sostituito dall'art. 16, comma 2, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21, e successivamente così modificato dall'art. 12, comma 1, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
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