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Normativa provinciale
Ordinamento forestale
B
Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 21
TITOLO I Norme generali e vincolo idrogeologico-forestale
CAPO I Disposizioni generali
Art. 2 (Tipologia degli interventi)
a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 21
1)
Ordinamento forestale
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.
Art. 2 (Tipologia degli interventi)
(1)
Le finalità di cui all'articolo 1 si conseguono con:
l'imposizione del vincolo a scopo idrogeologico-forestale, diretto alla conservazione degli ecosistemi, alla stabilità del suolo, al regolare deflusso delle acque, alla razionale coltura dei boschi, dei prati di montagna e dei pascoli, ed al loro miglioramento, alla conservazione della fauna e della flora, alla difesa dai danni derivanti dalla particolare situazione dei luoghi, tenendo conto anche della tutela della natura e del paesaggio;
la realizzazione di opere e interventi di sistemazione idraulica, idraulico-forestale, idraulico-agraria e di difesa dai danni derivanti dalle particolari situazioni dei luoghi, dirette a conseguire un razionale regime delle acque e la conservazione della stabilità del suolo;
2)
la concessione di provvidenze a favore dei boschi, dei pascoli montani e dell'agricoltura montana, atte a determinare una migliore e più razionale conservazione ed utilizzazione del suolo;
la consulenza ed assistenza gratuita per i proprietari dei beni silvo-pastorali e gli operatori forestali, al fine di perseguire una più ottimale gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale.
2)
La lettera b) dell‘art. 2, comma 1, è stata così sostituita dall‘art. 19, comma 1, della
L.P. 23 luglio 2021, n. 5
.
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II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
A
B
a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 21
Norme generali e vincolo idrogeologico-forestale
Disposizioni generali
Art. 1 (Finalità della legge)
Art. 2 (Tipologia degli interventi)
Vincolo idrogeologico-forestale
Norme particolari per terreni e fondi
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XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
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