(1) La Giunta provinciale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 1944, comma 1, del Codice civile per un importo massimo di 20.658.276 euro, a garanzia del pieno e puntuale adempimento delle obbligazioni di natura pecuniaria e finanziaria assunte dal Mediocredito Trentino-Alto Adige nei confronti della Banca Europea per gli Investimenti (BEI).
(2) Qualora a seguito della prestata fideiussione la Provincia abbia dovuto procedere a pagamenti per inadempimento del Mediocredito Trentino-Alto Adige, la Giunta provinciale eserciterà il regresso contro il medesimo istituto ai sensi dell'articolo 1950 del Codice civile.
(3) La copertura degli eventuali oneri derivanti dai rischi conseguenti alla concessione della garanzia fideiussoria ha luogo con i fondi stanziati annualmente nel bilancio provinciale ai sensi dell'articolo 30 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1 (UPB 27215). 7)