(1) 8)
(2) L'ASTAT opera in piena indipendenza dagli organi provinciali sotto il profilo dell'organizzazione e della gestione delle attività dell'Istituto, ed è collocato ed è collocato presso la Direzione generale. 9)
(3) L'ASTAT ha i seguenti compiti:
(4) Per lo svolgimento dei propri compiti l'ASTAT può avvalersi, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 290/1993, della collaborazione di altri uffici del Sistema statistico nazionale operanti sul territorio provinciale e di altri uffici statistici facenti parte del Sistema statistico provinciale. L'ASTAT può avvalersi altresì della collaborazione di altri enti pubblici e privati e di società mediante opportuni contratti e convenzioni.