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j) Legge provinciale 22 maggio 1996, n. 121)
Riordino del sistema statistico provinciale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 4 giugno 1996, n. 26.

Art. 8 (Disposizioni di tutela dei dati)

(1)  Gli uffici di statistica di cui all'articolo 1 non possono fornire o comunicare dati e informazioni ad alcun soggetto esterno agli uffici stessi, sia pubblico che privato, e a nessun titolo, se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone o unità identificabili. È fatto salvo l'interscambio di dati statistici elementari, resi anonimi, tra gli uffici di statistica facenti parte del Sistema statistico provinciale per i dati di reciproca competenza.  A tal fine si applicano in analogia le disposizioni e le procedure previste dalla normativa nazionale sul Sistema statistico nazionale. 5)

(2)  I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico provinciale sono patrimonio della collettività e sono messi a disposizione per fini di studio e di ricerca di coloro che li richiedono secondo la disciplina della presente legge, fermi restando i divieti di cui al comma 1  e nel rispetto delle disposizioni sull'accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistema statistico nazionale. Enti pubblici e privati e singoli cittadini hanno pertanto diritto di accedere ai dati statistici facendone richiesta agli uffici indicati al comma 1. I dati, se non immediatamente disponibili, vengono consegnati ai richiedenti nel tempo strettamente necessario per la riproduzione, con eventuale rimborso delle spese secondo i criteri fissati dalla Giunta provinciale. 6)

(3)  Per esigenze particolari, connesse a determinate rilevazioni e studi statistici previsti dal programma statistico provinciale, il direttore dell'Istituto provinciale di statistica può chiedere la comunicazione al sistema, da parte degli uffici appartenenti al sistema, di categorie di dati in forma nominativa, salvo le riserve previste dalla legge.

(4)  Fatte salve le disposizioni previste dalla legge provinciale, regionale o statale in materia di segreto d'ufficio e di accesso ai documenti, non figurano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti presenti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. 7)

5)
L'art. 8, comma 1, è stato così modificato dall'art. 4, commi 4 e 5, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
6)
L'art. 8, comma 2, è stato così modificato dall'art. 4, comma 6, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
7)
L'art. 8, comma 4, è stato così modificato dall'art. 4, comma 7, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
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