(1) Gli uffici e i servizi che fanno parte del Sistema statistico provinciale:
(2) Per l'esercizio dei compiti indicati al comma 1 gli uffici e i servizi hanno accesso a tutti i dati in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalle norme vigenti, con riferimento in particolare al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e alle limitazioni di accesso previste dalle norme in materia di segreto d'ufficio.