(1) La legge provinciale 20 giugno 1980, n. 23, così come modificata dalla legge provinciale 7 agosto 1987, n. 20, è abrogata.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.