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Normativa provinciale
Uffici provinciali e personale
Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
Legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12
Art. 10 (Funzioni del direttore dell'Istituto provinciale di statistica)
j) Legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12
1)
Riordino del sistema statistico provinciale
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 4 giugno 1996, n. 26.
Art. 10 (Funzioni del direttore dell'Istituto provinciale di statistica)
(1)
Il direttore/La direttrice dell'Istituto provinciale di statistica:
è responsabile dell’espletamento dei compiti assegnati all'Istituto;
definisce gli obiettivi e le attività di competenza dell'Istituto da inserire nel Programma statistico provinciale, ne programma e coordina l’esecuzione e ne verifica l’attuazione;
programma, coordina l'esecuzione e verifica l'attuazione di ogni altro incarico attribuito all'Istituto;
assicura un adeguato flusso informativo all’interno dell'Istituto;
assicura il buon andamento dell’Istituto e cura l’esecuzione dei provvedimenti di competenza dello stesso;
esercita le funzioni amministrative nelle materie di competenza dell'Istituto, escluse quelle espressamente attribuite ad altre strutture organizzative;
è il diretto/la diretta superiore del personale assegnato all’Istituto e vigila sull’osservanza dei doveri di servizio da parte dello stesso;
stipula le convenzioni e i contratti sopra soglia UE che non sono di particolare rilevanza e i contratti sotto soglia UE;
stipula accordi e convenzioni con enti ed organismi di carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, con particolare riferimento agli enti ed organismi aderenti al Sistema statistico provinciale e al Sistema statistico nazionale;
autorizza le spese da sostenere per l’esercizio delle funzioni di competenza dell’Istituto, adeguandole alle tariffe e ai compensi applicati dall’ISTAT anche per funzioni analoghe;
autorizza le missioni di servizio e la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento in località ubicate nel territorio nazionale;
predispone il programma annuale dell’Istituto, formula la previsione di spesa e determina il fabbisogno di personale per l’attuazione del programma;
dispone l’assunzione di personale per l’Istituto con contratti d’opera ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile o con contratti di lavoro ai sensi della normativa vigente, per far fronte alle esigenze straordinarie connesse con rilevazioni e censimenti generali e particolari per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per un periodo massimo complessivo di 18 mesi;
stabilisce il numero massimo dei rilevatori e dispone gli incarichi, fissando tempi e compensi del rapporto di collaborazione;
determina, motivandola, la quota a carico di terzi per prestazioni rese nei confronti degli stessi.
11)
11)
L'art. 10 è stato così sostituito dall'art. 4, comma 10, della
L.P. 9 gennaio 2023, n. 1
.
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 novembre 1968, n. 67
b) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 22 —
c) LEGGE PROVINCIALE 26 maggio 1976, n. 18 —
d) LEGGE PROVINCIALE 24 marzo 1977, n. 11
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 giugno 1978, n. 10
f) LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1983, n. 20 —
g) LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1988, n. 27
h) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1988, n. 41
i) Legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26
j) Legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12
Art. 1 (Sistema statistico provinciale)
Art. 2 (Funzione del Sistema statistico)
Art. 3 (Compiti degli uffici di statistica)
Art. 4 (Comitato di indirizzo e coordinamento)
Art. 5 (Programma statistico provinciale)
Art. 6 (Rapporti tra Sistema statistico provinciale e Sistema statistico nazionale)
Art. 7 (Obbligo di risposta)
Art. 8 (Disposizioni di tutela dei dati)
Art. 9 (Istituto provinciale di statistica (ASTAT))
Art. 10 (Funzioni del direttore dell'Istituto provinciale di statistica)
Art. 11 (Coordinamento)
Art. 12 (Mezzi finanziari)
Art. 13
Art. 14 (Disposizioni transitorie e finanziarie)
Art. 15
Art. 16 (Abrogazione di norme)
k) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2001, n. 31
l) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 marzo 2004, n. 8
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico