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j) Legge provinciale 22 maggio 1996, n. 121)
Riordino del sistema statistico provinciale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 4 giugno 1996, n. 26.

Art. 10 (Funzioni del direttore dell'Istituto provinciale di statistica)

(1)  Il direttore/La direttrice dell'Istituto provinciale di statistica:

  1. è responsabile dell’espletamento dei compiti assegnati all'Istituto;
  2. definisce gli obiettivi e le attività di competenza dell'Istituto da inserire nel Programma statistico provinciale, ne programma e coordina l’esecuzione e ne verifica l’attuazione;
  3. programma, coordina l'esecuzione e verifica l'attuazione di ogni altro incarico attribuito all'Istituto;
  4. assicura un adeguato flusso informativo all’interno dell'Istituto;
  5. assicura il buon andamento dell’Istituto e cura l’esecuzione dei provvedimenti di competenza dello stesso;
  6. esercita le funzioni amministrative nelle materie di competenza dell'Istituto, escluse quelle espressamente attribuite ad altre strutture organizzative;
  7. è il diretto/la diretta superiore del personale assegnato all’Istituto e vigila sull’osservanza dei doveri di servizio da parte dello stesso;
  8. stipula le convenzioni e i contratti sopra soglia UE che non sono di particolare rilevanza e i contratti sotto soglia UE;
  9. stipula accordi e convenzioni con enti ed organismi di carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, con particolare riferimento agli enti ed organismi aderenti al Sistema statistico provinciale e al Sistema statistico nazionale;
  10. autorizza le spese da sostenere per l’esercizio delle funzioni di competenza dell’Istituto, adeguandole alle tariffe e ai compensi applicati dall’ISTAT anche per funzioni analoghe;
  11. autorizza le missioni di servizio e la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento in località ubicate nel territorio nazionale;
  12. predispone il programma annuale dell’Istituto, formula la previsione di spesa e determina il fabbisogno di personale per l’attuazione del programma;
  13. dispone l’assunzione di personale per l’Istituto con contratti d’opera ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile o con contratti di lavoro ai sensi della normativa vigente, per far fronte alle esigenze straordinarie connesse con rilevazioni e censimenti generali e particolari per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per un periodo massimo complessivo di 18 mesi;
  14. stabilisce il numero massimo dei rilevatori e dispone gli incarichi, fissando tempi e compensi del rapporto di collaborazione;
  15. determina, motivandola, la quota a carico di terzi per prestazioni rese nei confronti degli stessi. 11)
11)
L'art. 10 è stato così sostituito dall'art. 4, comma 10, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
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