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c) Legge provinciale 27 aprile 1995, n. 91)2)
Istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura

1)
Pubblicata nel B.U. 16 maggio 1995, n. 24.
2)
Regeolamento di esecuzione: vedi D.P.P. 16 maggio 2012, n. 16.

CAPO I
Istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento

Art. 1 (Istituzione dell'anagrafe)   delibera sentenza

(1) Al fine di realizzare un sistema di identificazione e di registrazione che permetta una puntuale applicazione sul territorio provinciale degli interventi in materia veterinaria, zootecnica e lattiero-casearia, presso il Servizio veterinario provinciale è istituita l'anagrafe provinciale del bestiame della specie bovina, ovina, caprina e suina e delle relative aziende di allevamento.3)

(1/bis) Per gli equini l'anagrafe viene istituita presso il Servizio veterinario provinciale in analogia all'anagrafe canina, come previsto dall'articolo 4 dell'accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di benessere degli animali da compagnia e "pet-therapy", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale del 3 marzo 2003, n. 51.4)

(2)Ai fini della tenuta dell’anagrafe di cui ai commi 1 e 1-bis la Provincia autonoma di Bolzano delega l’Associazione provinciale delle organizzazioni zootecniche altoatesine, in seguito chiamata Associazione, a provvedere all’identificazione, registrazione ed emissione dei documenti identificativi ufficiali del bestiame previsti dalla normativa dell'Unione europea  vigente in materia. Nell’esercizio di tali attività l’Associazione si attiene alle disposizioni impartite dal direttore del Servizio veterinario provinciale. 5)

(3) Ai fini di dare puntuale esecuzione all'articolo 1, comma 37, della legge 28 marzo 1997, n. 81, il servizio veterinario delle aziende speciali unità sanitarie locali collabora nella gestione dell'anagrafe di cui al comma 1 secondo le disposizioni impartite dal direttore del Servizio veterinario provinciale.6)

massimeCorte costituzionale - sentenza 9 novembre 2016, n. 270 - Sanità pubblica - prescrizione di misure dettagliate di polizia veterinaria per la lotta contro le malattie infettive trasmissibili - identificazione elettronica delgi animali - disciplina delle movimentazioni come la monticazione - funzioni dei direttori generali delle Aziende sanitarie - competenza statale
3)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 32 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.
4)
Il comma 1/bis è stato inserito dall'art. 32 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.
5)
L'art. 1, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 18 della L.P. 15 maggio 2000, n. 9, e poi dall'art. 3, comma 1, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2, ed infine così modificato dall'art. 9, comma 1, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
6)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 18 della L.P. 15 maggio 2000, n. 9.

Art. 2 (Iscrizione delle aziende)

(1) Le aziende di allevamento del bestiame situate nel territorio provinciale sono iscritte nell'anagrafe provinciale del bestiame di cui all'articolo 1 con l'indicazione dei dati anagrafici e fiscali dell'azienda, l'ubicazione, la tipologia di allevamento e i dati anagrafici e fiscali dei titolari.

Art. 3 (Iscrizione del bestiame e aggiornamento dell'anagrafe)

(1) L'iscrizione del bestiame nell'anagrafe ed i successivi aggiornamenti avvengono mediante la registrazione delle nascite, dei decessi, dei movimenti in entrata e in uscita dalle aziende e dello stato sanitario del bestiame su segnalazione dell'Associazione per quanto riguarda le nascite, dell'allevatore per gli acquisti, i decessi e gli abbattimenti, e del servizio veterinario provinciale per gli esiti delle prove diagnostiche.

(2) Gli animali sono registrati entro trenta giorni dalle denunce di cui al comma 1 mediante iscrizione su supporto meccanografico, con l'indicazione della sigla, del numero progressivo, della specie, della razza, del mantello, del sesso, della data di nascita, dell'azienda di appartenenza e dello stato sanitario.

(3) Per le aziende che detengono suini a scopo familiare per autoconsumo, gli obblighi di registrazione nella banca dati nazionale previsti dalla normativa vigente sono svolti dal venditore dei suini o da un suo delegato. Se la macellazione di tali suini non viene comunicata, essi vengono considerati d’ufficio come macellati e scaricati dalla banca dati nazionale alla fine di febbraio dell’anno successivo all’inserimento. 7)

7)
L'art. 3, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 18, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 4 (Identificazione)

(1) Tutti i capi delle specie di cui all'articolo 1 sono identificati a cura dell'Associazione mediante l'apposizione di una marca auricolare e/o tatuaggio o altro sistema ausiliario entro venti giorni dalla nascita dell'animale, e comunque prima che questo lasci l'azienda di nascita.

(2) Per gli animali provenienti da territorio extraprovinciale è acquisito il contrassegno già apposto. Ove questo non esista, si provvede all'identificazione di cui al comma 1.

(3) L'Associazione trasmette mensilmente al Servizio veterinario provinciale l'elenco descrittivo degli animali identificati, ai fini della registrazione.8)

8)
L'art. 4 è stato modificato dall'art. 18 della L.P. 15 maggio 2000, n. 9.

Art. 5 (Validità ufficiale)

(1) L'anagrafe provinciale del bestiame, istituita con la presente legge, è fonte ufficiale utilizzabile come riferimento ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa provinciale, statale e dell'UE in materia zootecnica, lattiero-casearia e sanitaria. 9)

(2) I dati registrati all'anagrafe provinciale possono essere sostitutivi delle certificazioni e dei registri previsti dalla normativa di cui al comma 1.

9)
L'art. 5, comma 1, è stato così modificato dall'art. 9, comma 3, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

Art. 6 (Collegamenti)

(1) I dati dell'anagrafe provinciale costituiscono la base per lo sviluppo dei programmi rientranti nell'attività istituzionale di enti ed associazioni che operano nel settore zootecnico, lattiero-caseario e sanitario.

(2) Gli enti e le associazioni interessati vengono collegati all'anagrafe provinciale con le modalità e condizioni stabilite con apposita convenzione, da stipularsi tra l'amministrazione provinciale e gli enti e/o le associazioni stessi.

Art. 7 (Compiti dell'assessore competente per l'agricoltura)

(1) L'assessore competente per l'agricoltura, d'intesa con l'Associazione:

  1. definisce i moduli ed i flussi delle informazioni da inserire nell'anagrafe;
  2. individua i livelli di priorità per la consultazione e per l'accesso agli archivi dell'anagrafe;
  3. coordina i programmi degli enti ed organizzazioni sostenitori dell'anagrafe;
  4. predispone la pubblicazione annuale dei dati contenenti il settore zootecnico e lattiero-caseario nella provincia di Bolzano.

Art. 7/bis (Disposizioni finali)

(1) Per quanto non espressamente previsto dal presente capo trova applicazione la normativa dell'UE vigente in materia. 10)

10)
L'art. 7/bis è stato inserito dall'art. 18 della L.P. 15 maggio 2000, n. 9, e successivamente così modificato dall'art. 9, comma 4, della L.P 17 novembre 2017, n. 21.

CAPO II
Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura

Art. 8 (Raccolta e smaltimento di carogne di animali)  delibera sentenza

(1) Al fine di prevenire qualsiasi pericolo per la salute pubblica e l'inquinamento dell'ambiente causato dal mancato asporto e/o seppellimento incontrollato dei cadaveri di animali, la Provincia può istituire un servizio per l'asporto e l'eliminazione delle carcasse di animali morti in territorio provinciale, avvalendosi anche della collaborazione di imprese specializzate nel settore, ovvero erogare contributi all'Associazione, per l'espletamento di tale servizio.

(2) Per la raccolta e il deposito temporaneo di carogne di animali possono essere effettuati diversi investimenti a tal fine necessari nonché acquistati mezzi tecnici.

massimeDelibera N. 4453 del 10.12.2001 - Servizio di raccolta e smaltimento di carcasse animali - tariffe a carico dei proprietari degli animali

Art. 8/bis (Associazioni agrarie di mutua assicurazione bestiame)   delibera sentenza

(1) Le associazioni ammesse a presentare le domande di aiuto ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera k), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, devono risultare iscritte in un apposito elenco tenuto presso la Ripartizione provinciale Agricoltura.

(2) Per ottenere l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1, le associazioni devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. devono dotarsi di uno statuto che contenga almeno le indicazioni di cui al comma 3 e che corrisponda allo statuto tipo deliberato dalla Giunta provinciale;
  2. devono avere un numero minimo di soci pari a nove;
  3. scopo dell’associazione deve essere il risarcimento di danni derivanti dalla perdita di bestiame;
  4. devono operare entro una circoscrizione individuata con deliberazione dell’assemblea generale dei soci;
  5. le cariche ricoperte non sono retribuite, eccettuato il rimborso delle spese, anche in forma forfettaria.

(3) Lo statuto dell’associazione deve contenere almeno quanto segue:

  1. la denominazione e la sede dell’associazione;
  2. le condizioni di ammissione e di recesso per i soci;
  3. l’indicazione degli organi e le loro funzioni, il numero dei rispettivi membri e le modalità della loro nomina;
  4. i diritti e i doveri dei soci, i criteri per la determinazione dei risarcimenti e le modalità di compilazione del bilancio consuntivo;
  5. le forme e le condizioni dello scioglimento e della liquidazione dell’associazione;
  6. le modalità di convocazione dell’assemblea generale e le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni;
  7. le modalità per la determinazione dei premi da pagare per ogni singolo socio. 11)
massimeDelibera 20 dicembre 2016, n. 1447 - Approvazione dello statuto tipo per le associazioni di mutua assicurazione del bestiame
11)
L'art. 8/bis è stato inserito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.

Art. 9 (Controlli e certificazioni)

(1) Nell'ambito del territorio provinciale il controllo e la certificazione dei prodotti sementieri di cui al capo VII della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, sono esercitati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, delle norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste, approvato con D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, dal personale del competente ufficio della Ripartizione provinciale agricoltura dell'amministrazione provinciale, che durante l'espletamento delle funzioni affidategli, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

Art. 10  12) 

12)
L'art. 10 è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lettera c), della L.P. 15 aprile 2016, n. 8.

Art. 11  13)

13)
L'art. 11 è stato abrogato dall'art. 9, comma 5, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

Art. 12 (Disposizioni in merito al servizio veterinario provinciale)

(1) Il direttore del servizio veterinario provinciale continua ad esercitare, oltre alle funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, punto 2, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, ed all'articolo 4 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, quelle proprie di direttore di ripartizione ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 1014) .

14)
Vedi l'art. 21 della L.P. 14 agosto 1996, n. 18:

Art. 21 (Personale del servizio veterinario provinciale)

(1) Il servizio veterinario provinciale viene determinato all'interno della Ripartizione Agricoltura ai sensi della normativa provinciale sulla dirigenza.

(2) Il direttore del servizio veterinario provinciale esercita le funzioni amministrative di competenza del direttore della ripartizione ai sensi della normativa provinciale sulla dirigenza, escluse quelle in materia di personale nonché quelle espressamente attribuite ad altri organi.

(3) Per lo svolgimento del servizio veterinario provinciale vengono messi a disposizione della Provincia veterinari del servizio sanitario provinciale secondo le modalità da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale. Tale personale è collocato fuori ruolo per la durata della messa a disposizione di cui sopra. Il trattamento economico spettante viene anticipato dal servizio sanitario provinciale e rimborsato annualmente dalla Provincia.

(4) La nomina del direttore del servizio veterinario provinciale avviene con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta del membro di Giunta preposto a tale servizio. La nomina è a tempo determinato ai sensi della normativa sulla dirigenza provinciale. La relativa scelta avviene secondo le modalità da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale.

(5) L'incarico di direttore del servizio veterinario provinciale è conferito a veterinari dipendenti dalla Provincia o a veterinari dirigenti del ruolo sanitario provinciale, con un'anzianità di servizio di almeno quattro anni, o a veterinari convenzionati con il Servizio sanitario provinciale con un'esperienza professionale di almeno dieci anni.

(6) Fino a quando il trattamento del direttore del servizio veterinario provinciale non sarà determinato ai sensi della normativa provinciale sulla contrattazione collettiva, il suo trattamento economico viene stabilito con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto del trattamento economico complessivo del massimo livello dirigenziale veterinario presso il Servizio sanitario provinciale, aumentato fino al dieci per cento. Tale trattamento sarà garantito mediante l'attribuzione di apposita indennità di funzione.

(7) Il personale veterinario in servizio presso la Provincia è trasferito all'azienda speciale Unità sanitaria locale centro-sud, con collocamento fuori ruolo presso l'azienda medesima e con contemporanea messa a disposizione della Provincia ai sensi del comma 3.

vedi anche l'art. 10 della L.P. 9 giugno 1998, n. 5:

Art. 10 (Nomina del direttore del servizio veterinario provinciale)

(1) Alla prima procedura di selezione per la nomina del direttore del servizio veterinario provinciale ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale 14 agosto 1996, n. 18, sono ammessi anche i veterinari collaboratori con un'anzianità di servizio di almeno quattro anni, i veterinari coadiutori nonché i veterinari dirigenti del secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario dei veterinari del servizio sanitario provinciale.

Art. 13 (Riproduzione animale)  delibera sentenza

(1) Per l'inseminazione artificiale di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante la disciplina per la riproduzione del bestiame, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, l'amministrazione provinciale può avvalersi della collaborazione delle organizzazioni degli allevatori.

(2)15)

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 349 del 16.07.1991 - Zootecnia - Disciplina della riproduzione animale (1. n. 30 / 1991) - Legge statale adottata in attuazione di direttive comunitarie - Qualificazione di tutte le disposizioni come norme fondamentali di riforma economica e sociale - Lesione della competenza provinciale
15)
L'art. 13, comma 2, è stato abrogato dall'art. 3, comma 2, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.

Art. 14 (Anticipi ed acconti)

(1) Per gli enti ed associazioni beneficiari di contributi o sussidi da parte dell'amministrazione provinciale per l'esecuzione della loro attività istituzionale ai sensi della normativa vigente in materia di agricoltura, possono essere erogati anticipi ed acconti fino all'ammontare massimo del cinquanta per cento delle agevolazioni concesse dall'amministrazione provinciale. L'importo rimanente viene erogato anche parzialmente su presentazione della documentazione comprovante l'esecuzione delle spese da parte del beneficiario che dovrà avvenire entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il contributo stesso si riferisce.

(2) Nel caso della mancata esecuzione dell'attività soggetta ad agevolazione o presentazione della documentazione di spesa entro il termine fissato con il provvedimento di concessione, i beneficiari sono tenuti a restituire le somme erogate con gli interessi dell'ammontare del tasso di sconto.

(3) La restituzione deve essere effettuata entro i trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

(4) Nel caso di mancata restituzione nel tempo indicato, il recupero viene effettuato secondo le procedure previste dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.16)

(5) Inoltre, fino a quando non siano state interamente recuperate le somme, rimane sospesa per l'ente o associazione l'erogazione di tutte le agevolazioni amministrate dall'amministrazione provinciale.

16)
Il comma 4 è stato modificato dall'art. 68 della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.

Art. 15 17)

17)
Modifica l'art. 3, comma 1, della L.P. 7 gennaio 1959, n. 2.

Art. 16 18)

18)
Reca modifiche alla L.P. 11 giugno 1975, n. 28.

Art. 17 19)

19)
Reca modifiche alla L.P. 12 giugno 1980, n. 16.

Art. 18 20)

20)
Reca modifiche alla L.P. 16 aprile 1985, n. 8.

Art. 19 21)

21)
Modifica l'art. 3 della L.P. 30 marzo 1988, n. 12.

Art. 20 22)

22)
Modifica l'art. 3 della L.P. 31 marzo 1988, n. 13.

Art. 21 23)

23)
Reca modifiche alla L.P. 24 febbraio 1993, n. 6.

Art. 21/bis (Riproduzione animale)

(1) L'impianto e la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici per bovini, equini, suini, ovini, caprini e specie minori compete all'amministrazione provinciale che a tal fine può avvalersi della collaborazione delle organizzazioni zootecniche operanti sul territorio provinciale.

(2) Quanto previsto dal comma 1 si applica anche per i controlli delle attitudini produttive delle specie e razze di bestiame di interesse zootecnico, nonché per lo svolgimento delle valutazioni genetiche dei riproduttori.

(3) La riproduzione degli animali è disciplinata nella provincia di Bolzano mediante apposito regolamento di esecuzione, nel rispetto delle norme dell'Unione europea e statali vigenti in materia. 24)

(4) La vigilanza sull'osservanza delle norme contenute nel regolamento di esecuzione di cui al comma 3 è esercitata dal personale in servizio presso la Ripartizione provinciale Agricoltura a tal fine incaricato, nonché dal personale dei servizi veterinari ufficiali territorialmente competenti.

(5) Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione di cui al comma 3 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 3.000,00.25)

24)
L'art. 21/bis, comma 3, è stato così modificato dall'art. 9, comma 6, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
25)
L'art. 21/bis è stato inserito dall'art. 31 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 22 (Abrogazione di norme vigenti)

(1) La legge provinciale 26 luglio 1978, n. 37, concernente "Disciplina della fecondazione artificiale degli animali" è abrogata.

Art. 23-24 26)

26)
Omissis.
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