(1) L'impianto e la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici per bovini, equini, suini, ovini, caprini e specie minori compete all'amministrazione provinciale che a tal fine può avvalersi della collaborazione delle organizzazioni zootecniche operanti sul territorio provinciale.
(2) Quanto previsto dal comma 1 si applica anche per i controlli delle attitudini produttive delle specie e razze di bestiame di interesse zootecnico, nonché per lo svolgimento delle valutazioni genetiche dei riproduttori.
(3) La riproduzione degli animali è disciplinata nella provincia di Bolzano mediante apposito regolamento di esecuzione, nel rispetto delle norme dell'Unione europea e statali vigenti in materia. 24)
(4) La vigilanza sull'osservanza delle norme contenute nel regolamento di esecuzione di cui al comma 3 è esercitata dal personale in servizio presso la Ripartizione provinciale Agricoltura a tal fine incaricato, nonché dal personale dei servizi veterinari ufficiali territorialmente competenti.
(5) Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione di cui al comma 3 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 3.000,00.25)