(1) Le associazioni ammesse a presentare le domande di aiuto ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera k), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, devono risultare iscritte in un apposito elenco tenuto presso la Ripartizione provinciale Agricoltura.
(2) Per ottenere l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1, le associazioni devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
(3) Lo statuto dell’associazione deve contenere almeno quanto segue: