(1) I dati dell'anagrafe provinciale costituiscono la base per lo sviluppo dei programmi rientranti nell'attività istituzionale di enti ed associazioni che operano nel settore zootecnico, lattiero-caseario e sanitario.
(2) Gli enti e le associazioni interessati vengono collegati all'anagrafe provinciale con le modalità e condizioni stabilite con apposita convenzione, da stipularsi tra l'amministrazione provinciale e gli enti e/o le associazioni stessi.