(1) Per l’installazione di impianti fissi senza serbatoi d’accumulo adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale a uso domestico o aziendale per autotrazione, la Giunta provinciale può concedere a quanti risiedono in comuni sforniti di stazioni pubbliche di rifornimento di metano e confinanti con comuni altrettanto privi, un contributo nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, comprensiva dell’acquisto e dell’installazione; il limite massimo è stabilito annualmente con deliberazione della Giunta provinciale. Il contributo è concesso secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale che disciplina anche i casi di revoca. Il contributo è concesso solo se è già stata presentata la dichiarazione d’inizio di attività e solo se il costo complessivo a carico del richiedente non è superiore a quello determinato con la predetta deliberazione. Nel caso di imprese il contributo è concesso nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti d’importanza minore (de minimis).
(2) Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico del bilancio 2009 (UPB 25205) una spesa di 200.000,00 euro. La spesa a carico degli anni successivi è autorizzata con legge finanziaria annuale. 14)