(1) L'organizzazione e l'espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza, nonché la delimitazione rispetto alle funzioni di consulenza sono disciplinate con regolamento di esecuzione.
(2) Nell'espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza, il personale ispettivo dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, può accedere agli impianti ed alle sedi di attività e richiedere i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documenti di riconoscimento rilasciati dal Presidente della giunta provinciale su proposta dell'Agenzia.
(3)11)