(1)L’Azienda Sanitaria può assegnare un premio differenziato mensile di operosità, quale incentivo alla terapia occupazionale, alle persone assistite dai servizi psichiatrici che svolgono attività ergoterapeutiche presso le strutture dell’Azienda o presso associazioni ed altre organizzazioni senza scopo di lucro. La Giunta provinciale fissa l’entità dei premi di operosità e i tipi di attività per i quali i premi possono essere concessi. 7)
(2) Per determinati aspetti dell’accompagnamento complementare alla quotidianità dei pazienti psichiatrici, i servizi sanitari e sociali competenti possono impiegare accompagnatori alla guarigione che abbiano assolto un corso di “esperti per esperienza” (cd. “EX-IN”). 8)