(1) Il consiglio di circolo o di istituto delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
(2) Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti, nonché dei consigli di classe, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola e, in particolare:
(3) Il Consiglio di istituto determina i contributi a carico delle alunne e degli alunni, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale per le relative tipologie e per il relativo ammontare massimo.7)