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a) Legge provinciale18 ottobre 1995, n. 201)
Organi collegiali delle istituzioni scolastiche

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1)
Pubblicata nel B.U. 7 novembre 1995, n. 51.

Art. 6 (Consiglio di circolo o di istituto)    delibera sentenza

(1)  Il consiglio di circolo o di istituto è costituito da quattordici componenti, di cui sei rappresentanti del personale insegnante, sei rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o preside ed il capo dei servizi di segreteria, il quale ha anche la funzione di rappresentare gli interessi del personale amministrativo della scuola.

(2)  Con delibera del consiglio di circolo o di istituto possono essere cooptati fino ad un massimo di due membri esterni con particolari competenze tecnico-professionali o in grado di favorire i contatti tra la scuola ed il mondo del lavoro.

(3)  Il Presidente del consiglio di circolo o di istituto viene eletto tra i rappresentanti dei genitori.

(4)  Nelle scuole in lingua italiana e nelle scuole in lingua tedesca, fra i sei seggi del personale insegnante un posto è riservato al rappresentante degli insegnanti di seconda lingua.

(5)  Nelle scuole secondarie delle località ladine, fra i sei posti previsti per il personale docente, due sono riservati a docenti di materie in lingua tedesca e due a docenti di materie in lingua italiana; un posto spetta ad un docente di ladino ed il posto rimanente al docente che ha conseguito il maggior numero di voti.

(6)  Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado i rappresentanti dei genitori degli alunni, come previsti dal comma 1, sono ridotti a tre e del consiglio fanno parte altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.

(7)  Nel consiglio di istituto di istituzioni scolastiche comprensive di più ordini o tipi di scuola dev'essere garantita una rappresentanza a ciascun ordine o tipo di scuola presente nell'istituzione.

(8)  A titolo consultivo partecipano alle sedute del consiglio di circolo o d'istituto i presidenti dei comitati dei genitori e degli studenti ed i rappresentanti della scuola nelle consulte dei genitori e degli studenti. Possono inoltre essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in ambito scolastico con compiti socio-psico-pedagogici, medici e di orientamento.4) 

(9)  Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente e di due genitori. Della giunta esecutiva fanno parte di diritto il direttore didattico o preside, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituzione scolastica, ed il capo dei servizi di segreteria, che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado la rappresentanza dei genitori nella giunta esecutiva è ridotta ad una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante degli studenti.

(10)  Alle sedute della giunta esecutiva possono essere invitati anche i membri eventualmente cooptati ai sensi del comma 2.

(11)  Il consiglio di circolo o di istituto e la sua giunta esecutiva durano in carica tre anni scolastici.

(12)  Gli studenti minorenni membri del consiglio d'istituto o della sua giunta esecutiva non hanno voto deliberativo in merito al bilancio preventivo ed al conto consuntivo nonché all'impiego dei mezzi finanziari.

massimeDelibera N. 1619 del 21.05.2001 - Istituzioni scolastiche comprensive - Istruzioni organizzativo-didattiche ed amministrativo-contabili
4)
Il comma 8 è stato così sostituito dall'art. 4, comma 2, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
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