(1) Il comitato, sentita la relazione del direttore didattico o preside, valuta il servizio prestato dai docenti durante il periodo di prova. Inoltre procede ad una valutazione del servizio ogni volta che il docente interessato lo richieda.
(2) Il comitato dura in carica tre anni. È composto da tre docenti quali membri effettivi e da tre quali membri supplenti. Il comitato è presieduto dal direttore didattico o preside.
(3) I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno.