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a) Legge provinciale18 ottobre 1995, n. 201)
Organi collegiali delle istituzioni scolastiche

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1)
Pubblicata nel B.U. 7 novembre 1995, n. 51.

Art. 4 (Collegio dei docenti)

(1)  Il collegio dei docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituzione scolastica ed è presieduto dal direttore didattico o preside. Fanno altresì parte del collegio gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata.

(2)  Alle sedute del collegio dei docenti possono partecipare, senza diritto di voto, anche gli assistenti ed educatori per gli alunni portatori di handicap. Possono essere altresì invitati a partecipare alle sedute del collegio dei docenti, senza diritto di voto, il Presidente del consiglio di circolo o di istituto, il presidente del comitato dei genitori ed il presidente del comitato degli studenti.

(3)  Il collegio dei docenti:

  1. nel rispetto della libertà di insegnamento ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico;
  2. sottopone al consiglio di circolo o di istituto il progetto educativo dell'istituzione scolastica;
  3. delibera il piano annuale delle proprie attività, proposto dal direttore didattico o preside;
  4. valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti ed agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
  5. provvede all'adozione dei libri di testo ed alla scelta dei sussidi didattici;
  6. programma e delibera nell'ambito delle proprie competenze iniziative di aggiornamento e di sperimentazione;
  7. elegge i tre docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside sulla base di criteri formulati con regolamento di esecuzione;
  8. valuta, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni; ciò avviene su iniziativa del consiglio di classe, sentiti preventivamente gli specialisti che operano in modo continuativo in ambito scolastico con compiti socio-psicopedagogici, medici e di orientamento, nonché sentiti i genitori o i rappresentanti legali degli interessati;
  9. esamina le proposte ed i suggerimenti che gli pervengono dal comitato dei genitori o dal comitato degli studenti e prende posizione in merito.

(4)  I docenti collaboratori di cui al comma 3, lettera g), di norma vengono eletti annualmente. Nei circoli didattici in caso di vacanza del posto del direttore l'elezione si riferisce a tre anni scolastici consecutivi. Uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di sua assenza o impedimento. Il direttore didattico o preside, sentito il collegio dei docenti, può integrare l'area della collaborazione, della quale possono essere chiamati a far parte il segretario scolastico e i responsabili delle articolazioni interne del collegio dei docenti di cui al comma 5. Fanno comunque parte dello staff dei collaboratori i docenti fiduciari dei singoli plessi, rispettivamente delle sezioni staccate.

(5)  I lavori preparatori per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 possono essere svolti anche in appositi gruppi di lavoro istituiti dal direttore didattico o preside.

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