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a) Legge provinciale18 ottobre 1995, n. 201)
Organi collegiali delle istituzioni scolastiche

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1)
Pubblicata nel B.U. 7 novembre 1995, n. 51.

Art. 10 (Comitato dei genitori)

(1)  In ciascuna istituzione scolastica è istituito il comitato dei genitori. Il comitato è composto dai rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe.

(2)  Il comitato dei genitori può istituire sottogruppi per i singoli plessi scolastici, sedi o sezioni staccate, gradi o tipi di scuola.

(3)  Il comitato dei genitori formula proposte e pareri in merito alla programmazione ed all'organizzazione dell'attività della scuola, che vengono sottoposti all'organo competente dell'istituzione scolastica. Formula proposte in merito alla collaborazione scuola-genitori e all'aggiornamento dei genitori e ha la facoltà di esprimersi in merito a tutte le questioni iscritte all'ordine del giorno delle sedute del consiglio di circolo o di istituto; il comitato elabora inoltre il proprio programma di lavoro relativo ai contatti tra scuola e famiglia e all'aggiornamento dei genitori e sottopone le relative proposte al consiglio di circolo o di istituto, che delibera in merito e provvede al finanziamento.

(4)  Elegge nel suo seno il presidente ed il rappresentante nel comitato provinciale dei genitori e concorre nell'organizzazione dell'elezione dei rappresentanti dei genitori nel consiglio di circolo o di istituto.

(5)  I rappresentanti dei genitori nel consiglio di circolo o di istituto, nonché il rappresentante nel comitato provinciale dei genitori, per tutto il periodo di funzionamento di tali organi, fanno altresì parte del comitato dei genitori; essi decadono da tali organi quando non hanno più figli frequentanti la scuola.10) 

10)
Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 9, comma 3, della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.
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