(1) In ciascuna istituzione scolastica è istituito il comitato dei genitori. Il comitato è composto dai rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe.
(2) Il comitato dei genitori può istituire sottogruppi per i singoli plessi scolastici, sedi o sezioni staccate, gradi o tipi di scuola.
(3) Il comitato dei genitori formula proposte e pareri in merito alla programmazione ed all'organizzazione dell'attività della scuola, che vengono sottoposti all'organo competente dell'istituzione scolastica. Formula proposte in merito alla collaborazione scuola-genitori e all'aggiornamento dei genitori e ha la facoltà di esprimersi in merito a tutte le questioni iscritte all'ordine del giorno delle sedute del consiglio di circolo o di istituto; il comitato elabora inoltre il proprio programma di lavoro relativo ai contatti tra scuola e famiglia e all'aggiornamento dei genitori e sottopone le relative proposte al consiglio di circolo o di istituto, che delibera in merito e provvede al finanziamento.
(4) Elegge nel suo seno il presidente ed il rappresentante nel comitato provinciale dei genitori e concorre nell'organizzazione dell'elezione dei rappresentanti dei genitori nel consiglio di circolo o di istituto.
(5) I rappresentanti dei genitori nel consiglio di circolo o di istituto, nonché il rappresentante nel comitato provinciale dei genitori, per tutto il periodo di funzionamento di tali organi, fanno altresì parte del comitato dei genitori; essi decadono da tali organi quando non hanno più figli frequentanti la scuola.10)