(1) Chiunque alla data di entrata in vigore della presente legge esercita un'attività disciplinata dalla stessa in conformità alle disposizioni della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, e successive modifiche, può proseguire l'attività e non è tenuto a presentare la comunicazione di cui all'articolo 2.
(2) Chi esercita un'attività di cui all'articolo 1 può inoltre beneficiare dei contributi previsti dalla legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8.