(1) Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assessore provinciale competente in materia di sanità può conferire l'autorizzazione ad esercitare le funzioni di "medico competente" ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, a laureati in medicina e chirurgia che abbiano frequentato un corso organizzato dalla Provincia con esame finale comprendente materie di medicina del lavoro e materie riguardanti le attività attinenti all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, della durata di almeno 200 ore.