(1) La richiesta di riammissione in servizio in deroga all'articolo 59, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761non è sottoposta a termine, nei limiti delle vacanze dei posti in organico, e può essere presentata presso ogni azienda speciale unità sanitaria locale della Provincia autonoma di Bolzano.
(2) L'azienda speciale può disporre con proprio provvedimento sulla richiesta di riammissione.
(3) Ai fini della riammissione in servizio il titolo di studio richiesto per l'assunzione del dipendente è equiparato a quello richiesto dalla normativa in vigore alla data di riammissione.
(4) Il dipendente riammesso o riassunto in servizio anche prima dell'entrata in vigore della presente legge è collocato nel ruolo e nella posizione cui apparteneva al momento della cessazione, con il mantenimento dell'anzianità maturata.
(5)5)