Pubblicata nel B.U. 4 maggio 1993, n. 20.
(1) 4)
(2) Per sopperire alle maggiori esigenze di personale amministrativo degli istituti pedagogici di madrelingua tedesca e italiana la dotazione organica del ruolo generale del personale provinciale di cui all'allegato 1 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11, e successive modifiche, è aumentata di due posti nella sesta qualifica funzionale.
Sostituisce il comma 4 dell'art. 10 della L.P. 30 giugno 1987, n. 13.