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a) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 211)
Norme in materia di polizia municipale

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1)

Pubblicata nel B.U. 23 novembre 1993, n. 57.

Art. 10 (Norme per l'accesso)

(1) L'assunzione del personale di polizia municipale avviene esclusivamente per concorso.

(2) Per l'ammissione ai concorsi per i posti di comandante di polizia municipale è richiesto il diploma di laurea, fatte salve le diverse disposizioni regolanti l'accesso alle qualifiche funzionali contenute negli accordi previsti dal testo unico delle leggi regionali sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei comuni emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 10 maggio 1983, n. 3/L.

(3) I comuni, singoli o associati, od il consorzio dei comuni della provincia di Bolzano organizzano direttamente o a mezzo di istituzioni scientifiche o culturali che dispongono di adeguate strutture e diano garanzie di espletarli in maniera soddisfacente, corsi di formazione al lavoro finalizzati al reclutamento del personale di polizia municipale e corsi di aggiornamento e di riqualificazione del personale in servizio, compreso il perfezionamento della conoscenza della seconda lingua.

(4) Il numero dei partecipanti e le modalità di ammissione, nonché la durata e tipologia dei corsi stessi sono determinati, in modo da garantire le esigenze delle amministrazioni comunali e dei loro consorzi, dalla Giunta provinciale.

(5) La Provincia può concedere contributi sulle spese sostenute per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 3.

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ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 21
ActionActionArt. 1 (Servizio di polizia municipale)
ActionActionArt. 2 (Collaborazione fra i comuni)
ActionActionArt. 3 (Corpi di polizia municipale)
ActionActionArt. 4 (Dipendenza funzionale dei servizi o corpi di polizia municipale)
ActionActionArt. 5 (Compiti degli addetti ai servizi o corpi di polizia municipale)
ActionActionArt. 6 (Svolgimento dell'attività sul territorio)
ActionActionArt. 7 (Regolamento della polizia municipale)
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ActionActionArt. 9 (Uniform)
ActionActionArt. 10 (Norme per l'accesso)
ActionActionArt. 11 (Disposizione finanziaria)
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