(1) Alla/Al presidente del Consiglio della Scuola superiore per la formazione di base e specialistica nonché per l’aggiornamento continuo nelle professioni sanitarie “Claudiana” e alla/al presidente del Consiglio del Centro di formazione specifica in medicina generale spetta un’indennità di funzione, se non rivestono la funzione di presidente del Consiglio di amministrazione. La Giunta provinciale determina l’ammontare dell’indennità di funzione. 7)