(1) Salvo che non sia diversamente disposto da legge speciale o statuto, agli organi collegiali costituiti nell'ambito della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, si applicano le seguenti disposizioni.
(2) Le adunanze degli organi di cui al comma 1 non sono pubbliche. È in facoltà del presidente di far partecipare alle sedute esperti o impiegati, nei limiti strettamente necessari a fornire chiarimenti o delucidazioni di natura tecnica o giuridica sull'argomento in trattazione; essi devono allontanarsi dall'aula al momento della discussione e della votazione.
(3) In caso di assenza o impedimento, il presidente dell'organo collegiale è sostituito dal vice presidente o, in difetto, rispettivamente da altro componente dal medesimo designato, anche di volta in volta, o dal componente più anziano d'età.
(4) Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del collegio.
(5) Le deliberazioni del collegio sono adottate a maggioranza dei componenti che partecipano alla votazione. I componenti che si assentano dall'aula al momento della votazione, per incompatibilità, e quanti dichiarano di astenersi dal voto, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
(6) Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone, nonché ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti presenti. Le schede bianche e le schede non leggibili o nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
(7) Terminate le votazioni, il presidente ne accerta e proclama l'esito. In caso di parità di voti favorevoli e contrari, la proposta si intende non approvata.
(8) Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione di un organo collegiale deliberante o consultivo, se non sia stata compresa nell'ordine del giorno e, salvo i casi di urgenza, se gli atti relativi non siano stati resi accessibili ai componenti del collegio.
(9) Nei casi di motivata urgenza, è in facoltà del presidente, o di almeno un terzo dei componenti del collegio, di sottoporre alla deliberazione dell'organo, seduta stante, affari non inseriti all'ordine del giorno, purché vi sia il consenso di tutti i presenti e di almeno i quattro quinti dei componenti; nei casi di motivata urgenza e qualora la trattazione dell'affare sia condizionata al rispetto di termini, è sufficiente il consenso della maggioranza dei presenti.
(10) Alle adunanze assiste il segretario dell'organo collegiale che, in caso di assenza o impedimento, può essere sostituito dal vicario, o rispettivamente dal componente del collegio più giovane d'età o da altro impiegato dell'amministrazione, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta, designato dal presidente.
(11) I processi verbali delle deliberazioni e delle sedute sono sottoscritti dal presidente e dal segretario dell'organo collegiale. I processi verbali delle sedute, redatti dal segretario e sottoscritti dal presidente, non necessitano di ulteriore approvazione.
(12) È in facoltà di ciascun componente del collegio di prendere visione del verbale delle sedute, di estrarne copia, e di richiedere eventuali correzioni formali o precisazioni delle dichiarazioni da esso rese nel corso della seduta, che vengono apportate al verbale dal segretario, previa approvazione del presidente.
(13) Gli organi collegiali perfetti, con funzioni decisorie, o consultive esponenziali di interessi diversi, sono validamente costituiti alla presenza di tutti i componenti, il cui giudizio o opinione devono essere valutati all'interno del collegio. Le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, che non possono avvalersi dell'istituto dell'astensione dal voto.
(14) È fatta salva la disciplina regolamentare sul funzionamento della Giunta provinciale.
(15) 176)
(15/bis) Le adunanze e le votazioni di cui al presente articolo possono svolgersi anche in modalità telematica, fermo restando l’obbligo di presenza nei casi espressamente previsti. Le deliberazioni adottate in tali adunanze hanno la stessa efficacia delle deliberazioni adottate nelle adunanze svolte in presenza. 177)