(1) Salvo che non sia diversamente disposto da norma di legge, se entro quaranta giorni dalla richiesta non perviene la designazione di componenti di organi collegiali provinciali, o di aziende o enti dipendenti dalla Provincia, l'organo stesso è validamente costituito, prescindendo dai componenti dei quali manca la designazione, purché sia raggiunta la maggioranza dei componenti e non si tratti di organi collegiali perfetti.
(2) Qualora la nomina degli organi collegiali di cui al comma 1 competa alla Giunta o ad altro organo provinciale, essi possono sostituirsi all'ente o organo designante, se entro quaranta giorni dalla richiesta non pervenga la designazione di componenti degli organi stessi. In tal caso la nomina viene fatta nel rispetto degli interessi rappresentati e tenuto conto delle eventuali designazioni pervenute, anche oltre il termine prescritto.
(3) Per ciascun componente effettivo di organo collegiale, previsto dalla vigente normativa, può essere nominato un membro supplente, nel rispetto delle categorie, interessi o uffici rappresentati. Il membro supplente deve appartenere al medesimo gruppo linguistico di quello effettivo, e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
(4) Al fine di assicurare il rispetto della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nella composizione degli organi collegiali istituiti con norma di legge, il titolare della direzione di struttura organizzativa provinciale, in quanto componente in tale veste di organi collegiali, può essere sostituito dal vicario o rispettivamente da altro funzionario di qualifica funzionale non inferiore alla settima, se appartenenti a gruppo linguistico diverso.