(1) Il diritto di accesso è escluso:
- nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento;
- nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;
- nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
(2) Salvo espressa autorizzazione del competente organo provinciale, il diritto di accesso è escluso per i seguenti documenti amministrativi:
- processo verbale delle sedute degli organi collegiali provinciali non aperte al pubblico;
- pareri facoltativi, consulenze giuridiche e relazioni tecniche, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 7, comma 3.
(3)157)
(4) Fatto salvo quanto disposto al comma 7, i documenti relativi alle seguenti materie sono accessibili, oltre che ai diretti destinatari, anche alle persone rivestite dell’autorità o incaricate della direzione o della vigilanza sui diretti destinatari, salvo eventuali ipotesi di conflitto di interessi con questi ultimi, da valutarsi a cura del direttore di ripartizione competente:
- interventi di assistenza sanitaria e di assistenza socio-economica;
- interventi del servizio sociale, dei consultori familiari, degli istituti minorili, dei centri di igiene mentale, delle comunità terapeutiche e strutture similari;
- esami, analisi, controlli e accertamenti attinenti all’igiene e sanità pubblica, e alla tutela dei luoghi di vita e di lavoro;
- dati statistici personali;
- stato matricolare dei pubblici dipendenti e procedimenti disciplinari.
(5) L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
(6) Il differimento dell’accesso è disposto per salvaguardare specifiche esigenze dell’amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa e ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui al comma 7.
(7) Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
(8) Con regolamento di esecuzione sono disciplinati altri casi di esclusione del diritto di accesso anche in relazione all’esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese. 158)