(1) Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 21/bis e 22 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 21 della legge n. 241 del 1990. 151)
(2) 152)
(3) Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività di cui all’articolo 21/bis, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti per la segnalazione è punito ai sensi dell’articolo 19, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 153)