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d) Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 171)2)
Disciplina del procedimento amministrativo 3)

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1)
Pubblicata nel B.U. 9 novembre 1993, n. 55.
3)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.

Art. 14 (Comunicazione di avvio del procedimento) 112)                                             delibera sentenza

(1) L’avvio del procedimento amministrativo è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge devono intervenirvi. L’avvio del procedimento è comunicato altresì ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale.  113) 

(2)  Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni ci cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

(3)  Nella comunicazione personale di cui al comma 1 sono indicati:

a) la ripartizione provinciale competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio o altra struttura organizzativa  unitamente agli indirizzi di posta elettronica certificata e ordinaria pubblicati nell’“Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi,” e la persona, responsabili del procedimento; 114)

d) l'ufficio o altra struttura organizzativa in cui si può prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d/bis; 115)

d/bis) le modalità telematiche con le quali è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge, nel rispetto della normativa vigente in materia di amministrazione digitale; 116)

e) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo 4, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione; 117)

f) la data di presentazione della relativa istanza nei procedimenti a iniziativa di parte. 118)

(3/bis) La comunicazione di cui al comma 3, lettere a), c) e d), va rinnovata ogni qualvolta cambi la ripartizione, la struttura organizzativa o il responsabile del procedimento. 119)

(4)  Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 3 mediante forme di pubblicità idonee stabilite di volta in volta, o individuate in via generale con ordine di servizio dell'organo superiore.

(5)  Qualora la comunicazione sia rivolta ad una pluralità di interessati, non facilmente individuabili, essa va effettuata in lingua tedesca e in lingua italiana.

(6)  L'omissione o l'irregolarità di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse diretto la comunicazione è prevista.

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 25 novembre 2009, n. 390 - Procedimento ad istanza di parte - mancato preavviso di rigetto - non provoca di per sé illegittimità del provvedimento finale - interventi per il sostegno dell’economia - acquisizione di immobile aziendale con contratto di leasing - domanda di contributo
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 346 vom 22.10.2008 - Öffentliches Vergabeverfahren - Annullierung des definitiven Zuschlages - Eröffnung des Verfahrens erforderlich
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 232 del 27.06.2008 - Controinteressato nel processo amministrativo - interesse deve nascere dal provvedimento impugnato e non da situazioni giuridiche successive
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 433 del 06.12.2006 - Ricorso gerarchico - decisione di rigetto è atto confermativo del provvedimento originario - ricorso giurisdizionale avverso decisione su ricorso gerarchico improprio per diniego prestazioni specifiche - serve notificazione all'autorità emanante provvedimento originario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 244 del 29.05.2006 - Giustizia amministrativa - proposizione di motivi aggiunti - posizione del controinteressato - categoria destinataria di una deliberazione della Giunta provinciale del provvedimento - non è controinteressata - legittimazione attiva di associazioni di categoria e ordini professionali - fondamento - servizio sanitario di emergenza - personale volontario di soccorso - abilitazione a svolgere mansioni tipiche degli infermieri professionali - illegittimità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 231 del 13.06.2005 - Imposizione vincolo storico-artistico - comunicazione d'avvio di procedimento - occorre salvo in situazioni d'urgenza
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 313 del 05.05.2005 - Controinteressato nel processo amministrativo - elementi sostanziale e formale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 74 del 08.03.2005 - Comunicazione di avvio di procedimento - immutabilità della contestazione in sede di provvedimento
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 437 del 07.10.2004 - Appalti pubblici - esclusione dalla gara per errore grave - divergenza tra normativa statale e provinciale subprocedimento di verifica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 420 del 28.09.2004 - Appalti pubblici - gara - verifica di anomalia - affidamento a soggetto estraneo all'Amministrazione - pronuncia giurisdizionale di illegittimità - attività di esecuzione del giudicato - non serve comunicazione di avvio alla ditta ricorrente - commissioni di gara - hanno natura di collegi perfetti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 412 del 17.09.2004 - Motivi di ricorso - censura di omessa comunicazione di avvio del procedimento - annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato - domanda di risarcimento del danno è autonoma
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 394 del 31.08.2004 - Comunicazione di avvio di procedimento - sgombero di un proprio immobile - l'amministrazione agisce iure privatorum - nessun obbligo di comunicazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 31.08.2004 - Appalto di opere pubbliche - mancato affidamento lavori alla ditta prima in graduatoria - stipula del contratto con il secondo concorrente - discrezionalità amministrativa - nozione di controinteressato
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 373 del 05.08.2004 - Legittimazione per intervento ad adjuvandum - inammissibilità di motivi di censura autonomi - qualifica di controinteressato - ordinamento urbanistico provinciale - modifica d'ufficio dei piani urbanistici comunali - inapplicabilità degli standards edilizi ed urbanistici statali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 352 del 21.07.2004 - Procedimento amministrativo - comunicazione di avvio - facoltà di visionare gli atti istruttori - non costituisce motivazione ob relationem
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 411 del 27.09.2003 - Comunicazione di avvio di procedimento - rilascio concessione edilizia - non occorre comunicazione ai proprietari frontisti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 30.04.2003 - Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo - beni archeologici - realizzazione di manufatto su area sottoposta a tutela -- parere negativo Ufficio beni archeologici - termine
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 62 del 20.02.2003 - Ricorso giurisdizionale - piena conoscenza dell'atto - onere della prova - attività delegata: non è riferibile al delegante - concorsi - punteggio numerico: valutazione discrezionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 595 del 23.12.2002 - Atto amministrativo - comportamento di acquiescenza - recupero di somme indebitamente corrisposte - comunicazione di avvio
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massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 379 del 12.08.2002 - Procedimento amministrativo - esclusione della comunicazione di avvio per motivi di urgenza
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massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 31.01.2002 - Comunicazione di avvio di procedimento - revoca di agevolazioni in materia di edilizia abitativa
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massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 280 del 30.09.2000 - Procedimento amministrativo - dichiarazione d'intenti costituisce comunicazione d'avvio - Esercizio alberghiero - garnì - messa a disposizione esclusiva di una U.S.L.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 167 del 05.06.2000 - Comunicazione dell'avvio di procedimento - non serve in caso di istanza dell'interessatoImpianto distribuzione di carburanti - sospensione temporanea dell'autorizzazione - scelta di merito
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 89 del 05.04.2000 - Appalti pubblici - impugnazione di esclusione dalla gara - aggiudicatario non riveste qualifica di controinteressato
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 86 vom 28.03.2000 - Zuweisung von Flächen in Gewerbegebieten - Verfallserklärung - keine Klage ohne Rechtschutzinteresse
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 270 del 05.10.1999 - Mutamento del destinazione d'uso - condizione dell'accessibilità a persone disabili -- eccesso di potere per disparità di trattamento come motivo di ricorso - destinatari della comunicazione dell'avvio di procedimento
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 204 del 30.06.1999 - Concessione edilizia - Procedimento per l'annullamento - parere della commissione urbanistica provinciale - annullamento dopo lungo lasso di tempo
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 291 vom 05.10.1998 - Mitteilungspflicht über die Einleitung des Verfahrens - nicht durch ein (mit der Abschlußmaßnahme) gleichzeitiges oder gar nachträgliches Schreiben heilbar
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 138 del 27.05.1998 - Revoca di agevolazioni edilizie - sopralluogo non costituisce avvio di procedimento
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 296 vom 21.07.1997 - Mitteilung über die Eröffnung eines Verfahrens - reicht auch anderweitige Kenntnis
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 67 vom 10.03.1997 - Mitteilung über die Einleitung des Verfahrens - Ausnahme: Verfahren über Parteiinitiative
112)
La rubrica dell'art. 14 è stata così sostituita dall'art. 19, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
113)
L'art. 14, comma 1,  è stato  prima  sostituito dall'art. 5 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4, e poi dall'art. 19, comma 2, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
114)
La lettera c) dell'art. 14, comma 3, è stata così modificata dall'art. 3, comma 9, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
115)
La lettera d) dell'art. 14, comma 3, è stata così modificata dall'art. 3, comma 10, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
116)
La lettera d/bis dell'art. 14, comma 3, è stata inserita dall'art. 3, comma 11, della L.P. 11. gennaio 2021, n. 1.
117)
La lettera e) dell'art. 14, comma 3, è stata aggiunta dall'art. 19, comma 3, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
118)
La lettera f) dell'art. 14, comma 3, è stata aggiunta dall'art. 19, comma 3, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
119)
L'art. 14, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 19, comma 4, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
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