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d) Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 171)2)
Disciplina del procedimento amministrativo 3)

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1)
Pubblicata nel B.U. 9 novembre 1993, n. 55.
3)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.

Art. 6 (Contratti)                                                                             delibera sentenza

(1)  I contratti in cui è parte la Provincia debbono avere termini e durata certi e non possono essere stipulati con onere, diretto o indiretto, continuativo per l'amministrazione provinciale, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità, da indicarsi nel provvedimento di autorizzazione a contrarre.

(2)  Non possono essere stipulati interessi e provvigioni a favore dei contraenti sulle somme eventualmente obbligati ad anticipare per l'esecuzione dei contratti, nè sono ammesse anticipazioni sui corrispettivi dovuti o provvigioni in favore di terzi per affari procurati.

(3)  Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento o una diminuzione delle forniture, dei servizi o dei lavori, il contraente è obbligato ad effettuarli, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo pattuito. Oltre tale limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto e alla liquidazione del prezzo delle prestazioni eseguite a termini di contratto.

(4)  Salvo quanto previsto al comma 10, i contratti sono stipulati in forma di scrittura privata, tramite lettera d’incarico o scambio di corrispondenza, previa acquisizione della documentazione richiesta dalla normativa vigente, e sono immediatamente esecutivi.  53)

(5) 54)

(6)  Per ogni intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, il direttore competente in materia od un funzionario da esso designato, assume le funzioni di responsabile unico e svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento, dispone tutti gli atti istruttori necessari e vigila sulla corretta esecuzione dei contratti che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 55)

(7)  56)

(8)   57)

(9)  I contratti sono formati e completati a termini delle vigenti disposizioni sotto la diretta responsabilità del competente direttore, che provvede altresì alla custodia dei medesimi, eccezione fatta per quelli soggetti a trascrizione a norma dell'articolo 2643 del codice civile o a registrazione in termine fisso ai sensi delle vigenti disposizioni sull'imposta di registro. 58)

(10)  I contratti soggetti ad intavolazione nel libro fondiario sono stipulati in forma pubblico-amministrativa con l’osservanza delle norme della legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili, iscritti nel repertorio in conformità a quanto disposto dagli articoli 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modifiche, e custoditi in un’apposita raccolta. Al rogito dei contratti e degli atti predetti e all’autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture private e degli atti unilaterali rilevanti ai fini del presente articolo provvede il segretario generale/la segretaria generale, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettera d), della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6. 59) 

(11)  Salvo disposizioni contrarie, le spese per tasse e imposte conseguenti alla stipulazione di contratti sono di norma a carico dei contraenti con l'amministrazione provinciale. Le spese di copia sono determinate nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 25. Non sono riscossi diritti di segreteria.

(12)   60)

(13)    61)

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(23)    71)

(24)  Tutte le pubblicazioni di avvisi, bandi e risultati di gara avvengono secondo le modalità di cui al presente articolo e alle relative istruzioni applicative. 72) 73)

(25)  Per le strutture organizzative della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, gli istituti di istruzione scolastica e, in generale, gli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati, purché privi di personalità giuridica privatistica, nonché i loro consorzi e associazioni, gli enti locali, gli enti, le aziende e gli istituti, anche autonomi, le istituzioni, le società e in generale gli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, nonché i loro consorzi e associazioni, e inoltre gli istituti di istruzione universitaria presenti e operanti nel territorio provinciale trovano immediata applicazione i termini previsti dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE, e dalla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, che abroga la direttiva 2004/17/CE, per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione. 74)

(26)  75)

(27) 76)

(28) 77)

(29) 78)

(30) 79)

massimeDelibera 25 febbraio 2014, n. 187 - Convenzione per l'utenza del servizio telematico OPENKAT relativo all'accesso agli archivi informatici del Catasto e del Libro fondiario. Approvazione ex novo dello schema di contratto per utenti privati
massimeDelibera 6 maggio 2013, n. 640 - Revoca della circolare integrativa su delega, costi ammissibili e modalità di rendicontazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo adottata con delibera della Giunta provinciale n. 125/2006 e contestuale approvazione della nuova circolare
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 23 giugno 2009, n. 226 - Appalti pubblici - interesse all’impugnazione - verifica della c.d. prova di resistenza - contratti della P.A. - proroga del preesistente contratto - facoltà per l’amministrazione
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 21 aprile 2009, n. 146 - Appalti pubblici di servizi - differimento dell’accesso a documenti di gara - clausola relativa a comunicazioni “anche a mezzo fax” - commissione tecnica - discrezionalità tecnica - verifica dell’offerta anomala: spetta alla stessa commissione giudicatrice
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 07.11.2007 - Contratti della P.A. - offerta non conforme alla lex specialis - illegittimità di chiarimenti in via breve da parte del produttore sul prodotto offerto - criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e criterio del massimo ribasso - risarcimento danni in forma specifica e per equivalente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 244 del 27.06.2007 - Appalti pubblici -valutazioni della commissione tecnica - poteri del giudice - limiti - appalti pubblici di servizi - verifica anomalia delle offerte
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 213 del 11.05.2006 - Appalto pubblico di forniture - commissione di gara - valutazione di referenze prodotte dalle aziende partecipanti - risarcimento del danno per erronea valutazione e referenze - risarcimento del danno all'immagine - prova dei singoli pregiudizi lamentati - stipula del contratto - controversie sorte nella fase successiva - giudice ordinario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 381 del 11.11.2005 - Contratti della P.A. - bando di gara - criteri di valutazione - disapplicazione da parte della commissione tecnica - introduzione dopo apertura offerte
massimeDelibera N. 637 del 07.03.2005 - Delega ai rispettivi direttori delle Ripartizioni 20, 21, e 22 dell'adozione di provvedimenti autorizzativi di contratti aventi ad oggetto rapporti di lavoro a progetto e di collaborazione coordinata e continuativa - revoca della delibera n. 114 del 24.01.2005
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 31 del 28.01.2005 - Contratti della P.A. - gara - mancata previsione di punteggio minimo nel bando - commissione tecnica - può introdurre ex post solo elementi di specificazione -appalto pubblico di forniture - previsione clausola di sbarramento - offerta economicamente più vantaggiosa - domanda risarcimento danni
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 523 del 02.12.2004 - Contratti della P.A. - gara - offerta economica - apertura solo dopo valutazione offerta tecnica - commissione tecnica - introduzione sottocriteri ed elementi di specificazione
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 410 vom 15.09.2004 - Verträge der öffentlichen Verwaltung - Wettbewerb - technische Kommission - Unterausschuss
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 08.04.2004 - Contratti della P.A. - trattativa privata - pubbliche forniture - scelta del contraente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 388 del 11.09.2003 - Contratti della P.A. - gara - offerta - errori di calcolo - correzione - possibilità - ratio
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 48 del 12.02.2003 - Procedimento per aggiudicazione di appalto pubblico - impugnabilità del verbale commissione tecnica - poteri della commissione tecnica - acquiescenza di un atto amministrativo - ricorso giurisdizionale avverso atto preparatorio immediatamente lesivo - appalti pubblici: giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - risarcimento del danno per perdita di chance
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 495 del 11.11.2002 - Rapporto di concessione-contratto - posizione privilegiata della P.A. - revocabilità per motivi di pubblico interesse - congrua motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 131 del 12.03.2002 - Beni storici e artistici - alienazione fra privati - diritto di prelazione della Provincia
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 31.01.2002 - Beni storici e artistici - alienazione fra privati - diritto di prelazione della P.A.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 382 del 20.12.2001 - Appalti pubblici - incompatibilità tra progettista e membro di commissione tecnica - ricorso giurisdizionale per risarcimento danni: presupposti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 377 del 20.12.2001 - Patrimonio indisponibile della Provincia - alienazione mediante procedura di aggiudicazione- ricorso giurisdizionale - inammissibilità di motivi aggiunti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 105 del 30.04.2001 - Pubblica gara - interesse all'impugnativa - trattativa privata -procedura per la scelta del contraente - determinazione dei criteri di valutazione - deve precedere l'apertura dei plichi
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massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 185 del 19.06.2000 - Contratti della P.A. - offerte anomale - congrua valutazione delle giustificazioni
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 21.02.2000 - Contratti della P.A. - gara - commissione aggiudicatrice - verifica delle offerte anomale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 28 del 10.02.2000 - Appalti pubblici - possibilità di deroga alle regole concorsuali - necessità di motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 21.09.1999 - Appalto di forniture - valutazione qualitativa dei prodotti offerti - discrezionalità tecnica
53)
L'art. 6, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 28, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
54)
L'art. 6, comma 5, è stato abrogato dall'art. 28, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
55)
L'art. 6, comma 6, è stato prima sostituito dall'art. 28, comma 3, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15, e successivamente così modificato dall'art. 17, comma 3, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
56)
L'art. 6, comma7, è stato abrogato dall'art. 21, comma 1, lettera c), della L.P. 9 luglio 2019, n. 3.
57)
L'art. 6, comma 8, è stato così modificato dall'art. 28, comma 4, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15, e poi abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.
58)
L'art. 6, comma 9, è stato prima modificato dall'art. 28, comma 4, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15, e successivamente dall'art. 17, comma 4 della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
59)
L'art. 6, comma 10, è stato prima sostituito dall'art. 27, comma 2, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1, poi modificato dall'art. 28, comma 6, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15, e dall'art. 17, comma 5, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
60)
L'art. 6, comma 12, è stato prima modificato dall'art. 6, comma 5, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21, e successivamente abrogato dall'art. 17, comma 6 della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
61)
L'art. 6, comma 13, è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera b), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
62)
L'art. 6, comma 14, è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.
63)
L'art. 6, comma 15, è stato così modificato dall'art. 4, comma 5, della L.P. 26 settembre 2014, n. 8, e successivamente abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.
64)
L'art. 6, comma 16, è stato così modificato dall'art. 4, comma 5, della L.P. 26 settembre 2014, n. 8, e successivamente abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.
65)
L'art. 6, comma 17, è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.
66)
L'art. 6, comma 18, è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.
67)
L'art. 6, comma 19, è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.
68)
L'art. 6, comma 20, è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.
69)
L'art. 6, comma 21, è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.
70)
L'art. 6, comma 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.
71)
L'art. 6, comma 23, è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.
72)
L'art. 6 è stato sostituito dall'art. 15 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.
73)
L'art. 6, comma 24, è stato così sostituito dall'art. 7, comma 3, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
74)
L'art. 6, comma 25, è stato aggiunto dall'art. 4, comma 6, della L.P. 26 settembre 2014, n. 8.
75)
L‘art. 6, comma 26, è stato aggiunto dall‘art. 23, comma 1 della L.P. 29 aprile 2019, n. 2 e successivamente abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera b), della L.P. 16 giugno 2023, n. 11 e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11. 
76)
L‘art. 6, comma 27, è stato aggiunto dall‘art. 23, comma 1 della L.P. 29 aprile 2019, n. 2  e successivamente abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera b), della L.P. 16 giugno 2023, n. 11 e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11. 
77)
L‘art. 6, comma 28, è stato aggiunto dall‘art. 23, comma 1 della L.P. 29 aprile 2019, n. 2  e successivamente abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera b), della L.P. 16 giugno 2023, n. 11 e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11. 
78)
L‘art. 6, comma 29, è stato aggiunto dall‘art. 23, comma 1 della L.P. 29 aprile 2019, n. 2  e successivamente abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera b), della L.P. 16 giugno 2023, n. 11 e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11. 
79)
L‘art. 6, comma 30, è stato aggiunto dall‘art. 23, comma 1 della L.P. 29 aprile 2019, n. 2  e successivamente abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera b), della L.P. 16 giugno 2023, n. 11 e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.
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