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a) Legge provinciale1° luglio 1993, n. 111)
Disciplina del volontariato e della promozione sociale 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 13 luglio 1993, n. 32.
2)
Il titolo è stato sostituito dall'art. 28 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

Art. 5 (Registro provinciale delle organizzazioni di volontariato e delle organizzazioni di promozione sociale)7)    

(1)  È istituito il registro provinciale delle organizzazioni di volontariato, suddiviso nelle seguenti sezioni:

  1. assistenza sociale e sanitaria;
  2. attività culturali, educative e di formazione;
  3. attività sportive, ricreative e di tempo libero;
  4. protezione civile, tutela dell'ambiente e del paesaggio.

(2)  Il registro provinciale è tenuto dalla ripartizione provinciale Presidenza e l'iscrizione in esso è disposta dal Presidente della giunta provinciale.

(3)  L'iscrizione in una o più sezioni del registro provinciale è condizione necessaria per beneficiare delle apposite agevolazioni fiscali nonché titolo preferenziale per stipulare le convenzioni di cui all'articolo 6 della presente legge.8) 

(4) Hanno diritto all’iscrizione nel registro provinciale le organizzazioni di volontariato che perseguono sul territorio provinciale le finalità di cui all’articolo 1, che abbiano i requisiti di cui all’articolo 3 e che alleghino alla domanda copia dell’atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti. 9)

(5)  Le organizzazioni iscritte nel registro provinciale sono tenute a presentare una relazione annuale sulle attività svolte ed a conservare la documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 4, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti, fatto salvo l'anonimato, quando richiesto, e limitatamente alle offerte di privati.

(6)  Il Presidente della Giunta provinciale dispone d'ufficio, avvalendosi degli uffici provinciali e delle strutture di altre istituzioni pubbliche periferiche competenti in materia, la revisione periodica delle sezioni del registro provinciale al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte sulla base di criteri che saranno precisati con regolamento di esecuzione della presente legge.

(7)  Il Presidente della giunta provinciale, in caso di gravi irregolarità nella gestione delle attività di volontariato o del venir meno dei requisiti prescritti, sentito l'Osservatorio provinciale di cui al successivo articolo 8, dispone con provvedimento motivato la cancellazione dell'organizzazione di volontariato dalla corrispondente sezione del registro provinciale in cui è iscritta.

(8)  Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o di cancellazione dal registro provinciale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, alla Giunta provinciale, la quale si esprime entro sessanta giorni dalla presentazione dello stesso. Avverso la decisione della Giunta provinciale, l'organizzazione di volontariato può adire l'autorità giudiziaria competente entro trenta giorni dalla sua comunicazione alle modalità di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

(9)  10)

(10)  È istituito il registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale, nel quale vengono iscritte le organizzazioni in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione, aventi sede ed operanti in ambito provinciale. 11)  12)

(11)  L'iscrizione nel registro delle organizzazioni di promozione sociale è condizione necessaria per poter usufruire delle apposite agevolazioni fiscali previste dalla relativa normativa statale. I soggetti iscritti nel registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale sono esenti dal pagamento dell'IRAP ai sensi dell'articolo 23 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, fatto salvo l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche al fine della determinazione dell'imponibile IRAP.11) 

(12)  È ammessa l'iscrizione in uno soltanto dei registri di cui ai commi 1 e 10.11) 

(13)  La Giunta provinciale istituisce un fondo di garanzia attraverso il quale possono essere erogati fondi per la copertura parziale di danni straordinari causati dall’attività delle suindicate organizzazioni. Presupposto per accedere a questo fondo di garanzia è che parte dei danni sia coperta dall’assicurazione dell’organizzazione di volontariato o dall’assicurazione dell’organizzazione di promozione sociale. Gli ulteriori presupposti per l’applicazione della misura anzidetta saranno stabiliti con delibera della Giunta provinciale. I fondi necessari saranno prelevati fino ad un limite massimo di 1.000.000 di euro per ogni singolo caso, dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio provinciale, su istanza della relativa associazione e sulla base di un relativo parere dell’Osservatorio provinciale del volontariato di cui all’articolo 8, nonché di un decreto del Presidente della Provincia, con il quale viene definito il relativo importo.13)

7)
La rubrica è stata sostituita dall'art. 28 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.
8)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 13 della L.P. 13 marzo 1995, n. 5.
9)
L'art. 5, comma 4, è stato prima sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1, e successivamente così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.P. 7 agosto 2018, n. 18.
10)
L'art. 5, comma 9, è stato abrogato dall'art. 4, comma 1, della L.P. 7 agosto 2018, n. 18.
11)
I commi 10, 11 e 12 sono stati aggiunti dall'art. 28 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.
12)
L'art. 5, comma 10, è stato così modificato dall'art. 1, comma 2, della L.P. 7 agosto 2018, n. 18.
13)
L'art. 5, comma 13, è stato aggiunto dall'art. 6, comma 2, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
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