(1) Ai fini della presente legge, per attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà umana e di impegno sociale.
(2) L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario/dalla beneficiaria. Al volontario/alla volontaria possono essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le sole spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa.
(3) L'attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui esso fa parte.
(4) A persone che si sono rese benemerite nel settore del volontariato, così come definito dall'articolo 1, possono essere concesse onorificenze dalla Giunta provinciale, le cui forme e modalità saranno determinate con regolamento di esecuzione della presente legge.
(5) È considerata attività di promozione sociale quella svolta senza finalità di lucro, prevalentemente a favore di associati/associate, nei seguenti settori:
- assistenza sociale e sanitaria;
- attività culturale, educativa e di formazione;
- attività sportive, ricreative e di tempo libero;
- protezione civile, tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- promozione del turismo sociale, tutela dei diritti dei consumatori e utenti, diritti umani e pari opportunità, nonché cooperazione allo sviluppo.
(6) Le organizzazioni di promozione sociale si avvalgono in maniera significativa delle attività prestate in forma volontaria e gratuita dai propri associati/dalle proprie associate per il perseguimento dei fini istituzionali; possono, inoltre, in caso di necessità, assumere lavoratrici o lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati/proprie associate.3)