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a) Legge provinciale1° luglio 1993, n. 111)
Disciplina del volontariato e della promozione sociale 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 13 luglio 1993, n. 32.
2)
Il titolo è stato sostituito dall'art. 28 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

Art. 2 (Attività di volontariato e di promozione sociale)

(1)  Ai fini della presente legge, per attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà umana e di impegno sociale.

(2)  L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario/dalla beneficiaria. Al volontario/alla volontaria possono essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le sole spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa.

(3)  L'attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui esso fa parte.

(4)  A persone che si sono rese benemerite nel settore del volontariato, così come definito dall'articolo 1, possono essere concesse onorificenze dalla Giunta provinciale, le cui forme e modalità saranno determinate con regolamento di esecuzione della presente legge.

(5)  È considerata attività di promozione sociale quella svolta senza finalità di lucro, prevalentemente a favore di associati/associate, nei seguenti settori:

  1. assistenza sociale e sanitaria;
  2. attività culturale, educativa e di formazione;
  3. attività sportive, ricreative e di tempo libero;
  4. protezione civile, tutela dell'ambiente e del paesaggio;
  5. promozione del turismo sociale, tutela dei diritti dei consumatori e utenti, diritti umani e pari opportunità, nonché cooperazione allo sviluppo.

(6)  Le organizzazioni di promozione sociale si avvalgono in maniera significativa delle attività prestate in forma volontaria e gratuita dai propri associati/dalle proprie associate per il perseguimento dei fini istituzionali; possono, inoltre, in caso di necessità, assumere lavoratrici o lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati/proprie associate.3) 

3)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 28 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.
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