(1) A favore delle cooperative di cui all'articolo 1 sono erogati servizi di assistenza tecnica per la predisposizione di studi di fattibilità e per l'accompagnamento tecnico-gestionale nella fase di avvio dell'attività o nel caso di rilevanti ristrutturazioni aziendali. A tal fine possono essere stipulate convenzioni con le associazioni di rappresentanza delle cooperative giuridicamente riconosciute e con altri enti od organismi specializzati, con assunzione dei relativi costi. Inoltre possono essere finanziati i costi relativi all'utilizzazione temporanea di personale altamente qualificato, da destinare ad attività di potenziamento o riorganizzazione delle cooperative. 7)