(1) Alle istituzioni scolastiche disciplinate dalla presente legge è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2017 la personalità giuridica di diritto pubblico. Esse sono dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale.
(1/bis) La Giunta provinciale è autorizzata a istituire e a sopprimere istituzioni scolastiche disciplinate dalla presente legge, nel rispetto di un opportuno decentramento territoriale, anche tramite scissione o accorpamento di scuole esistenti. 3)
(2) Le istituzioni scolastiche disciplinate dalla presente legge adottano a decorrere dal 1° gennaio 2017 la contabilità civilistica e seguono le relative disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.
(3) Con regolamento d’esecuzione sono stabilite le disposizioni per la gestione finanziaria e amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, tenuto conto di quanto previsto al comma 2, nonché le disposizioni transitorie per l’adozione del relativo sistema contabile. 4)
(4) A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino all’adozione di una specifica disciplina con contratto collettivo, le disposizioni relative alla retribuzione di posizione e di risultato, nonché all’orario di lavoro dei dirigenti delle scuole professionali con personalità giuridica sono adeguate alle disposizioni previste dal contratto collettivo provinciale dei dirigenti delle scuole a carattere statale. L’adeguamento avviene con deliberazione della Giunta provinciale. 5)