(1) Per l'attuazione delle attività formative la Provincia si avvale:
(2) Qualora si avvalga delle strutture e dei mezzi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, la Provincia può contribuire alle spese per migliorie e ampliamenti delle sedi e strutture, per l'acquisto di attrezzature e per l'arredamento dei locali destinati alle attività di formazione professionale. Gli organismi beneficiari dei contributi di cui sopra sono tenuti a non modificare la destinazione dei locali o degli edifici adibiti alla formazione professionale. La durata del relativo vincolo non può essere inferiore a dieci anni e viene fissata dalla Giunta provinciale.
(3) Tra la formazione professionale e le imprese, individuate come punti di eccellenza in specifici campi di intervento, possono essere stipulati protocolli di intesa o convenzioni, con disciplina dei relativi oneri, per l'uso di attrezzature, di locali e di risorse umane, al fine di erogare azioni di formazione adeguate ai fabbisogni formativi del mercato del lavoro.
(4) La Provincia ha cura che le scuole ed i centri di formazione professionale siano dotati di personale e di attrezzature sufficienti ad assicurare loro una autonomia funzionale. 29)
(5) 30)