(1) La Giunta provinciale è autorizzata a riunire in forma di testo unico tutte le leggi provinciali concernenti la materia del mercato e la politica del lavoro.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.