(1) L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.
(2) Le deliberazioni relative al bilancio annuale di previsione, le sue modifiche e il rendiconto devono essere sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale.
(3) Nei 30 giorni successivi al ricevimento delle deliberazioni di cui al comma 2, la Giunta provinciale può richiederne motivatamente il riesame.