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h) Legge provinciale12 novembre 1992, n. 391)
Interventi di politica attiva del lavoro

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 novembre 1992, n. 48.

Art. 40 (Istituzione e finalità)       delibera sentenza

(1)  È istituito, con sede in Bolzano, l'Istituto per la promozione dei lavoratori, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, e sottoposto alla vigilanza della Giunta provinciale.

(2)  L'Istituto, senza alcun pregiudizio per la libertà ed autonomia contrattuale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, ha la finalità di sviluppare attività di interesse professionale ed economico sociale nel campo del lavoro dipendente.

(3)  L'Istituto, in particolare, può:

  1. effettuare, di propria iniziativa o su richiesta, studi e rilevazioni di carattere economico e sociale;
  2. su richiesta della Giunta o di un assessore provinciale, pronunziarsi in merito alla elaborazione dei piani e dei programmi economici, territoriali e settoriali, nonché formulare osservazione e proposte su problemi che implichino indirizzi di politica economica, sociale e del lavoro;
  3. realizzare - anche in collaborazione con i sindacati dei lavoratori dipendenti, con altre forze sociali e con le pubbliche amministrazioni - iniziative in materia di formazione, aggiornamento professionale e riconversione professionale dei lavoratori;
  4. provvedere alla traduzione e divulgazione di leggi, regolamenti, contratti collettivi, studi e altri documenti attinenti alla sua attività;
  5. pronunziarsi ed avanzare proposte sul funzionamento e sull'organizzazione del collocamento al lavoro, della formazione professionale, dell'osservatorio del mercato del lavoro, nonché del controllo sul collocamento al lavoro.

(4)  Per il raggiungimento delle finalità e dei compiti di cui ai commi 2 e 3, l'Istituto è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di altri enti, associazioni o istituti nazionali ed esteri, aventi stesse o analoghe finalità, favorisce eventuali misure di coordinamento e può stipulare con gli stessi accordi e convenzioni.

(5)  Gli organi e le norme sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'Istituto sono disciplinati nel relativo statuto, da approvarsi dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale.

massimeDelibera 18 dicembre 2018, n. 1404 - Approvazione dello statuto revisionato dell'istituto per la promozione dei lavoratori
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