(1) Le funzioni di assistenza e di consulenza ai lavoratori ed ai datori di lavoro, per favorire un più rapido e puntuale incontro tra domanda ed offerta di lavoro, anche nel pubblico impiego, sono svolte dal servizio di consulenza per l'impiego della ripartizione provinciale lavoro e dai consulenti di orientamento professionale.
(2) La provincia può gestire direttamente o affidare, tramite convenzione, ad enti o a privati:
(3) Il finanziamento delle attività di cui al comma 2, lettera c), può includere anche la copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti nonché delle spese per la realizzazione dei relativi eventi. 18)