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h) Legge provinciale12 novembre 1992, n. 391)
Interventi di politica attiva del lavoro

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 novembre 1992, n. 48.

Art. 35 (Assistenza, consulenza e informazione)   delibera sentenza

(1)  Le funzioni di assistenza e di consulenza ai lavoratori ed ai datori di lavoro, per favorire un più rapido e puntuale incontro tra domanda ed offerta di lavoro, anche nel pubblico impiego, sono svolte dal servizio di consulenza per l'impiego della ripartizione provinciale lavoro e dai consulenti di orientamento professionale.

(2)  La provincia può gestire direttamente o affidare, tramite convenzione, ad enti o a privati:

  1. studi, indagini e ricerche sulle tematiche del mercato del lavoro;
  2. iniziative di orientamento al collocamento e all'impiego, con prestazioni di assistenza e consulenza ai lavoratori ed ai datori di lavoro per favorire un più rapido e puntuale incontro tra domanda ed offerta di lavoro, anche nel pubblico impiego;
  3. l'organizzazione di seminari e di convegni volti alla conoscenza ed all'approfondimento delle tematiche del mercato del lavoro;
  4. l'approntamento di materiale informativo e promozionale sul mercato del lavoro o comunque in materia di lavoro e sugli obiettivi della presente legge.
  5. tirocini di formazione e orientamento come definiti dalla legislazione statale, per persone svantaggiate sul mercato del lavoro e per alunni e studenti, con eventuale erogazione di sussidi ai tirocinanti e contributi alle imprese ospitanti sulla base di criteri e importi stabiliti dalla Giunta provinciale, che si assume eventualmente anche gli oneri assicurativi. 17)

(3) Il finanziamento delle attività di cui al comma 2, lettera c), può includere anche la copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti nonché delle spese per la realizzazione dei relativi eventi. 18)

massimeDelibera 18 dicembre 2018, n. 1405 - Criteri per la promozione di tirocini di formazione ed orientamento da parte della Ripartizione Lavoro e delle Aree alla Formazione professionale tedesca e italiana (modificata con delibera n. 809 del 21.09.2021)
17)
La lettera e), dell'art. 35, comma 2, è stata aggiunta dall'art. 20 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13, e poi così sostituita dall'art. 35, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
18)
L'art. 35, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 36, comma 4, della L.P.27 marzo 2020, n. 2.
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