(1) Per l'attuazione della presente legge, l'organico del ruolo generale di cui all'allegato 1 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11, come sostituito con l'articolo 10 della legge provinciale 16 gennaio 1992, n. 5, è aumentato di un posto nella VII qualifica funzionale, di tre posti nella VI qualifica funzionale e di un posto nella IV qualifica funzionale.